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REPUBBLICA ITALIANA
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RIFERIMENTI
Art. 1)
La narrativa che precede (atto costitutivo)forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
porta in calce la firma del magistrato Antonino Caponnetto, fondatore del Coordinamento "Riferimenti", al pensiero ed all'opera del quale, il sodalizio si ispira e alla cui memoria e'dedicato, quale parte costituente della Fondazione "Antonino Caponnetto", istituita a Firenze il 16 giugno 2003 con atto del notaio Paolo Caltabiano, repertorio n° 31493, raccolta n° 11020.
Art. 2)
E'costituita l'organizzazione di volontariato denominata "RIFERIMENTI" – Coordinamento nazionale antimafia - Associazione d'impegno civile, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 che persegue il fine esclusivo della solidarieta' sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 3)
L'organizzazione ha sede attualmente in Isola di Capo Rizzuto alla via Guglielmo Marconi, e, mediante la creazione dei comitati di coordinamento, istituisce sedi secondarie o sezioni anche in altre citta' d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potra' essere trasferita con semplice delibera del consiglio direttivo.
L'organizzazione e' regolata dalle norme statutarie contenute nel presente atto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attivita'.
L'attivita' dei volontari non potra' essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti delle disponibilita'
di bilancio. Qualora non sussistesse disponibilita', ciascun socio contribuisce in proprio alle spese sostenute.
L'organizzazione e' costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.
Articolo 4)
La durata dell'organizzazione e' illimitata.
SCOPI
Articolo 5)
Riferimenti e' un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarieta' sociale e, per tanto, si avvale della normativa prevista per le onlus dall'art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo n. 460/1997.
L'organizzazione e' apartitica e si atterra' ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticita' della struttura, elettivita' e gratuita' delle cariche sociali. L'organizzazione opera in maniera specifica ed ha per scopo l'elaborazione,
promozione, realizzazione di progetti di solidarieta' sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio
educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'organizzazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana cui essa stessa e' ispirata e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, alla tutela dei valori collettivi e degli interessi diffusi.
Per perseguire i propri scopi l'organizzazione in particolarsi propone:
- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di' particolare disagio soggettivo e sociale,promuovendo il rispetto della dignita' umana e la valorizzazione della persona;
- di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- di rivendicare i diritti negati,difendendo e diffondendo i principi democratici e l'osservanza della norma nell'educazione alla legalita';
- di attuare un'opera attenta e continua di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica adottando ogni mezzo idoneo
- alla diffusione delle idee ed alla formazione di una coscienza critica con particolare attenzione alla formazione di giovani e docenti;
- di svolgere azioni di proposta, stimolo e denuncia;
- di tutelare l'indipendenza della Magistratura e la liberta' d'informazione;
- di contrastare le inadempienze i ritardi, le ingiustizie ed i soprusi;
- di elaborare progetti mirati al bene comune, alla prevenzione dei reati con particolare attenzione a quelli contro la persona, alla
- tutela dei minori, alla crescita culturale ed economica della collettivita' anche mediante collaborazione con le Istituzioni, Enti, Scuole,Universita', Associazioni culturali, professionali e di categoria;
- di promuovere iniziative di approfondimento culturale, studio e ricerca sul fenomeno mafioso e sulle dimensioni raggiunte dal fenomeno stesso, onde favorire le conoscenze necessarie atte a sviluppare la cultura antimafia,intesa come cultura del diritto da diffondersi nel quadro piu' ampio di una sensibilizzazione civica essenziale allo sviluppo della legalita' e al recupero dei valori;
- di tener viva il ricordo di quanti hanno testimoniato con la loro morte la propria opposizione all'illegalita' e/o alla
- sopraffazione mafiosa,valorizzando la memoria storica come patrimonio comune;
- di prestare assistenza alle vittime della criminalita' organizzata;
- di realizzare, promuovere studi, pubblicazioni ed iniziative intese ad approfondire le tematiche relative alla ricerca , all'istruzione, alla formazione del personale scolastico e di gruppi professionali di Enti pubblici e/o privati, alla formazione professionale;
- di prestare consulenza ad Enti pubblici e privati;
- di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini anche attraverso l'inserimento lavorativo in attivita' diverse (agricole, artigianali, industriali, commerciali e/o di servizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8/11/91 n. 381, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione;
- di promuovere, costituire e sostenere imprese o cooperative sociali su tutto il territorio nazionale per la gestione degli scopi statutari, in particolare: educazione e formazione, ricerca, elaborazione progetti, qualificazione professionale, educazione sanitaria (droga, tossicodipendenza, alcolismo, handicap);
- di tutelare i diritti civili ed il recupero della memoria storica degli eventi;
- di organizzare convegni, seminari e manifestazioni;
- di utilizzare beni confiscati alla criminalita' organizzata;
- di svolgere, in via diretta od indiretta, qualsiasi attivita', anche di natura commerciale, strumentale al perseguimento delle finalita' di cui sopra;
- di educare alla legalita' democratica,contribuendo alla lotta contro ogni tipo di violenza e contro la criminalita' organizzata e/o comune,ritenendo indispensabile affrontare il problema non solo in campo repressivo-giudiziario, ma soprattutto in quello educativo-culturale;
- concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino,favorendo un impegno culturale inteso non in modo accademico ma come legame
- profondo con i problemi dell'essere umano e della societa' attuale,consentendo anche una conoscenza delle condizioni di illegalita'
- diffusa che bloccando la democrazia, rappresentano minaccie concrete di crisi morale,politica,istituzionale.
L'organizzazione si' avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, societa' o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'organizzazione potra' inoltre svolgere qualsiasi altra attivita' culturale o ricreativa e potra' compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L'organizzazione potra', esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attivita' marginali previste dalla legislazione vigente.
Articolo 6)
Fanno parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Sulla qualita' di socio decide il Consiglio Direttivo.
I soci si suddividono in soci fondatori, sostenitori, ordinari.
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione.
- Soci Sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che, volendo contribuire in modo significativo all'attivita' dell'organizzazione, versano una quota associativa speciale o elargiscono speciali conferimenti.
- Soci ordinari
Sono soci ordinari, tutti gli altri associati, che prestando un'attivita' gratuita e volontaria, aderiscono secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo .
Articolo 7)
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonche' le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
Articolo 8)
La qualita' di socio si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni: ogni socio puo' recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avra' decorrenza immediata.
Espulsione: l'espulsione e' deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
I soci contribuiscono spontaneamente al sostentamento dell'organizzazione, mediante versamento di una quota ai vari comitati di coordinamento o sul conto corrente dell'Organizzazione, per come verrà regolamentato.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9)
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il comitato scientifico
- i revisori dei conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10)
L'Assemblea e' composta da tutti i soci.
In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di stabilire le linee direttive e progettuali, le attivita' scientifiche e di ratificare il programma annuale delle iniziative.
b) di ratificare il rendiconto finanziario ed il bilancio approvato dal consiglio direttivo.
c) di nominare i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
Articolo 11)
L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purche' nel territorio nazionale almeno una volta all'anno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta cio' venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti o da almeno un terzo degli associati.
La convocazione e' fatta dal Presidente dell'associazione, mediante raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'assemblea puo' essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12)
Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe.
Articolo 13)
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la meta' degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti in prima ed il cinquanta per cento in seconda convocazione.
L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'associazione o,in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal consiglio medesimo.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dal Consiglio Direttivo.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese legittimamente dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14)
Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
Per la prima volta la composizione ed i componenti delle cariche sociali vengono nominati nell'atto costitutivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilita' di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; approva il bilancio preventivo,il rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea; di stabilire le quote associative; stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalita'.
Il suo Presidente ha il compito di sottoporre il presente atto all'approvazione delle competenti Autorita', nonché di modificare l'atto medesimo sulle indicazioni delle Autorità stesse.
In caso di mancanza o cessazione dalla carica di un componente, la nomina dei nuovi componenti viene fatta dai consiglieri in carica, i quali provvedono a maggioranza assoluta alla cooptazione di altri membri.
Il Consiglio direttivo e' convocato dal presidente ogni qual volta che questi lo ritenga opportuno, comunque almeno due volte l'anno, allo scopo di procedere alla programmazione delle iniziative ed all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio direttivo deve essere convocato dal Presidente qualora ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se prese a maggioranza di voti dei componenti il consiglio; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo puo' demandare ad uno o piu' consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio direttivo designa i responsabili d'area con compiti attinenti ad interi settori d'attivita', i membri del comitato scientifico, i responsabili dei comitati periferici.
Sara' in facolta' del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente atto, dovra' regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
IL SEGRETARIO - IL TESORIERE
Articolo 15)
Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali delle sedute e di tenere e aggiornare i libri dell'associazione.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere la Cassa, i libri contabili e predisporre il rendiconto finanziario e il bilancio dell'Associazione.
IL PRESIDENTE
Articolo 16)
Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica cinque anni, rinnovabili.
La prima nomina viene effettuata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge.
Possiede la firma sociale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Il presidente e' membro di diritto del comitato scientifico;
istituisce e coordina l'ufficio centrale di coordinamento composto dai responsabili d'area eletti dal consiglio direttivo per competenza e professionalita'.
Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorche', ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati tecnici - operativi determinandone la durata, le modalita' di funzionamento e gli obiettivi.
Il Presidente, sovrintende, di diritto a tutti i comitati di coordinamento delle sedi periferiche.
In caso d'indisponibilita' il presidente e' sostituito dal vice-presidente o da altro membro del direttivo indicato dal consiglio stesso
IL PRESIDENTE AD HONOREM
Articolo 17)
Il Presidente ad honorem e' membro di diritto del consiglio direttivo, del comitato scientifico e dell'assemblea.
IL COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 18)
Il comitato scientifico e' composto da qualificate personalita' del mondo della cultura, istituzionale e scientifico, che ,aderendo all'organizzazione,ne condividono le finalita' e gli scopi.
I membri del comitato scientifico sono designati dal consiglio direttivo. Il comitato scientifico avra' funzioni consultive, di consulenza, di formazione e di informazione nonche' di collaborazione alle iniziative che il consiglio direttivo intende intraprendere.
I membri del comitato scientifico, come tutti i soci, prestano la loro opera a titolo gratuito.
I REVISORI DEI CONTI
Articolo 19)
Il controllo della contabilita' e' affidato ai revisori dei conti nominati dall'assemblea, per un periodo di anni cinque.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 20)
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione e' rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dai contributi volontari degli associati ,responsabili nazionali o periferici, nonché dei componenti i comitati di coordinamento delle sedi periferiche;
b) da eventuali proventi derivanti da attivita' associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o
privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
d) dai proventi per prestazione di servizi,dalle attivita' di formazione e consulenza siano essi imprese,enti pubblici e privati .
e) dai contributi e finanziamenti di Pubbliche Amministrazioni,della Comunita' Europea e di altri organismi internazionali;
f) dalle entrate derivanti dalla realizzazione di progetti, programmi,opere.
g) dalle entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali, dalla realizzazione di manifestazioni di carattere artistico,culturale,sportivo e sociale.
h) dai proventi delle vendite di pubblicazioni,anche su supporto informatico; da qualsiasi altra iniziativa atta a raccogliere fondi per il raggiungimento dei fini dell'associazione.
L'associazione puo' inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile potra' essere costituito da: beni mobili ed immobili; donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 21)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verra' formato il bilancio che, dopo l'approvazione del consiglio direttivo ed il parere dei revisori dei conti, verra' presentato all'assemblea per la ratifica che dovra' avvenire entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE E COMPONENTI CARICHE SOCIALI
L'ufficio centrale di coordinamento
Articolo 22)
L'ufficio Centrale di coordinamento e' composto dai responsabili d'area; e' istituito e presieduto dal Presidente o da suo delegato.
I suoi membri si riuniscono in gruppi settoriali di lavoro programmano secondo le proprie competenze,le attivita' specifiche dell'Organizzazione, elaborano appositi progetti,coordinano in rete il lavoro delle sedi periferiche.
Insieme al Presidente, ciascun responsabile d'area rappresenta l'Organizzazione per il settore di competenza .
Sedi Periferiche
Articolo 23)
L'associazione ha carattere nazionale ed e' strutturata in comitati di coordinamento (sedi periferiche dell'associazione) regionali, provinciali e locali, con a capo un responsabile indicato dal consiglio direttivo.
I componenti dei comitati periferici saranno riuniti in gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro seguiranno le linee guida del consiglio direttivo in stretto collegamento con i responsabili d'area.
Ai gruppi di lavoro potranno apportare il proprio contributo e la propria consulenza anche professionisti ed esperti esterni.
I regolamenti delle sedi periferiche dovranno essere conformi alle norme del presente atto e dei regolamenti che l'associazione in sede nazionale intenderà darsi.
Le iniziative dei comitati periferici dovranno essere vagliate ed approvate dal consiglio direttivo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24)
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potra' essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sara' interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato, cooperative sociali o onlus operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 25)
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Articolo 26)
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Il presente atto,
scritto da persona di mia fiducia su sette fogli occupati per pagine ventisette e parte della ventottesima; è stato da me
Notaio letto, ai costituiti, che lo hanno approvato. |
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